di mes1970 il 12 giu 2006, 19:07
Forse può aiutare :
Introduzione:
Referendum Confermativo
Tale referendum non è a carattere abrogativo (come normalmente accade) ma è a carattere confermativo. Questa è la seconda volta nella breve storia della Repubblica Italiana che viene fatto un referendum costituzionale, il precedente ha portato all’approvazione della legge n°3 nel 2001.
Attenzione! Non c’è quorum
Questa tipologia referendaria non ha bisogno di un quorum di elettori poiché questo tipo di procedimento a differenza del referendum abrogativo non e' finalizzato al perfezionamento ed al bilanciamento delle scelte del legislatore, ma si presenta piuttosto come uno strumento di garanzia delle minoranze e come tale ne verrebbe sminuito il valore qualora venisse richiesto un numero minimo di votanti.
L’astensionismo quindi, in questa specifica circostanza, non è da considerarsi come una presa di posizione ma una mancata scelta.
Perché questo referendum?
La costituzione italiana prevede che tutte modifiche alle leggi costituzionali vengano approvate dalla maggioranza dei 2/3 di entrambe le camere. Questo referendum è stato appunto richiesto poiché dopo la seconda votazione da parte delle Camere non è stata raggiunta tale soglia di maggioranza.
Ecco le modifiche proposte
Ordinamento della BiCamerale
Diminuisce il numero dei componenti sia della Camera che del Senato che cambierà anche nome e verrà denominato “Senato Federale della Repubblica”.
Le modalità di elezione dei Deputati resteranno invariate mentre i Senatori saranno eletti tramite sistema proporzionale dalle regioni: ciascuna regione eleggerà nel momento delle elezioni amministrative regionali anche i Senatori che la rappresenteranno, e che andranno a sostituire quelli attualmente in carica per la regione in modo che possa rappresentare in tempo reale ciascuna regione.
I presidenti delle giunte regionali e province autonome (non Senatori) verranno contattati per l’elezione dei membri della Corte Costituzionale e su richiesta del Presidente della Repubblica per sciogliere le giunte regionali.
Per essere eletti Senatori di una determinata ragione è stato inserito, altre al già esistente vincolo di aver già ricoperto cariche pubbliche, di essere residente nella regione stessa.
Funzionamento legislativo
Cambia la modalità di elezione per i presidenti della Camera e del Senato, non verranno più richiesti i 2/3 degli aventi diritto al voto ma la maggioranza assoluta. È comunque richiesto un quorum di 3/5 per la Camera e una rappresentanza nel Senato pari a 1/3 delle regioni.
È stato inoltre superato il sistema che prevede l’approvazione di tutte e due le camere per tutte le leggi: la Camera dei Deputati si occuperà in maniera “uniCamerale” di legiferare su materie in cui lo Stato ha potere assolute mentre il Senato legifererà unilateralmente su leggi in cui Stato e regioni concorrono. In entrambi i casi l’altra Camera ha comunque riservato il diritto di riaprire la discussione entro 30 giorni.
Resta invece invariato il biCameralismo su leggi di particolare rilievo ma si è cercato di impedire il “rimbalzo” delle leggi da una Camera all’altra: in caso di non approvazione da parte delle due assemblee i presidenti formeranno una commissione di 30 Deputati e 30 Senatori (tramite sistema proporzionale) che redigeranno il testo unico da ripresentare alla biCamerale; in caso anche questa commissione non dovesse approdare a risultati e in caso di controversie sulle competenze delle Camere sono stati aumentati i poteri al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro e ai presidenti di Camera e Senato.
È ora necessario inserire nell’ordine del giorno dei lavori parlamentari anche le tempistiche dei vari provvedimenti e cambiano anche le modalità delle priorità.
Eventuali commissioni di inchiesta saranno formate da Deputati e guidate da un presidente facente parte dell’opposizione.
Ruolo del Primo Ministro
Cambia sostanzialmente il ruolo del Primo Ministro che non sarà più figura che coordina i lavori di governo ma diventa figura centrale e con forte potere decisionale.
Sarà il Premier a nominare e rimuovere i Ministri e non più il Presidente della Repubblica.
La nomina del Primo Ministro sarà ancora affidata al Presidente della Repubblica ma dovrà essere fatta “sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Deputati ”.
La Camera dei Deputati sarà il luogo privilegiato del rapporto Parlamento – Governo e solo ad essa verrà richiesta la fiducia e verranno presentati i programmi; ciò in conseguenza al ruolo “particolare” del Senato.
In Primo Ministro avrà inoltre facoltà di richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere. Camere che il Presidente della Repubblica potrà scioglierà anche in caso di dimissione, morte, impedimento del Primo Ministro a meno che la Camera non presenti entro 20 giorni un nome del successore e l’intenzione di proseguire nella medesima linea programmatica. Il Primo Ministro sarà comunque obbligato a dimettersi nel caso 1/5 dei Deputati sottoscrivano una mozione di sfiducia e sarà necessario indire quindi nuove elezioni. È altresì prevista la sfiducia costruttiva, ovvero assieme alla mozione di sfiducia l’indicazione di un successore per la carica di Primo Ministro che verrà quindi incaricato dal Presidente della Repubblica. Tutti questi casi non varieranno comunque la maggioranza espressa tramite il voto dei cittadini.
Presidente della Repubblica
Cambiano i “grandi elettori” che dovranno nominare il Capo dello Stato, oltre a Deputati e Senatori, faranno parte di quest’assemblea anche tutti i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome più altri rappresentanti eletti dalle regioni uno per ogni milione di abitanti.
La maggioranza richiesta dei 2/3 degli aventi diritti al voto sarò valida per i primi tre scrutini mentre nel quarto e quinto la maggioranza richiesta è del 3/5 dei votanti mentre dal sesto basterà la maggioranza assoluta.
Il Capo dello Stato dovrà avere come età minima 40 anni (prima era 50). Non avrà più compiti come la nomina dei Ministri (ora demandato al Primo Ministro) e la scelta del Premier (poiché ora lo nominerà su mandato dalla Camera).
Avrà invece capacità di nomina dei presidenti delle autorità indipendenti, del consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e del vicepresidente del CSM.
Garanzie e Corte Costituzionale
Onde conferire più poteri alle regioni anche nell’ambito della Corte Costituzionale sono stati tolti posti a componenti eletti dal Capo dello Stato e dalla Magistratura a favore di quelli eletti dal parlamento (sia Senato che Camera).
Per garantire l’autonomia di questo organo è stato previsto che nei tre anni successivi alla fine del mandato i componenti della Corte Costituzionale non possano accedere ad alcuna carica pubblica elettiva o governativa.
I sedici cittadini chiamati ad interagire con questo organo verranno ora nominati dalla sola Camera e non dalla biCamerale.
Cambia la modalità di nomina dei componenti del CSM eletti ora dall’intero Palamento, ora verranno eletti una parte dalla Camera e una parte dal Senato.
Attività di vigilanza e garanzia verranno comunque svolte in modalità biCamerale.
Cambia la modalità del referendum confermativo, che ad ora viene usato solo nel caso una riforma costituzionale non passi con la maggioranza dei 2/3 nel sistema biCamerale, ora poiché tale materia è di competenza della sola Camera se ne farà ricorso quando una modifica non venga accettata dai 2/3 dei Deputati .
Devolution – Autonomie regionali e interesse nazionale
Sono stati aumentati i poteri alle regioni che ora possono legiferare sempre nel rispetto della Costituzione e della Comunità Europea.
Le regioni avranno ora poteri per legiferare nei seguenti ambiti: Assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica e programmi scolastici specifici regionali, polizia amministrativa locale e regionale.
Lo stato detiene altresì poteri esclusivi in merito a questi ambiti: Promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale, politica monetaria, tutela del credito, organizzazioni di mercato, sicurezza e qualità alimentari.
Lo stato darà inoltre delle linee imprescindili a cui le regioni dovranno attenersi su ciò che riguarda: tutela della salute, sicurezza sul lavoro, strategie delle reti di trasporto e navigazione di interesse nazionale e relativa sicurezza, ordinamento delle comunicazioni, professioni intellettuali, ordinamento sportivo, produzione e distribuzione energia.
Viene allargata l’autonomia amministrativa a tutti gli ambiti territoriali (regioni, province, comuni): anche i piccoli comuni che potranno adottare misure fiscali e che potranno inoltre associarsi vedendo riconosciuta l’unione come se fosso un comune.
In caso si verifichi la non sussistenza di valori essenziali come la sicurezza pubblica, giuridica, diritti sociale e civili sarà lo Stato (e non il Governo come ora) a subentrare nella gestione dell’ente in difficoltà.
Il Governo può in ogni caso annullare le disposizioni regionali e tramite decreto emanato dal Capo dello Stato invitare la regione all’annullamento del provvedimento.
Comuni, province e regioni potranno ora ricorrere alla Corte Costituzionale in caso reputino una legge lesiva per le proprie competenze.
I componenti dei consigli regionali non potranno essere rieletti dopo il secondo mandato.
Tempistica di attuazione
Le disposizioni relative all’autonomia regionale saranno immediatamente applicate con l’entrata in vigore della legge costituzionale.
La riduzione del numero del parlamentare e la contestualità piena tra elezione nazionali – regionali verrà applicata a partire dalla legislatura che interverrà dopo il 5 anno successivo alla prima formazione della Camera e Senato Federale
Camera e Senato federale verranno applicate con la prima legislatura dopo l’entrata in vigore della legge
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