La questione sull'obbligo del pagamento del canone televisivo a favore della RAI-Radiotelevisione Italiana risulta, da molto tempo, annosa e foriera di contestazioni soprattutto riguardo la disparità di trattamento tra servizio pubblico e servizio privato e riguardo all'imposizione del canone (cosiddetto "dominio dell'etere") in base al semplice possesso dell'apparecchio indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio.
Questi aspetti risultano motivati dal legislatore (legge n° 103/1975) in base ad un presupposto molto semplice: il servizio radiotelevisivo pubblico deve soddisfare il diritto del cittadino all'informazione ed ha l'obbligo di concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese.
A differenza di uno qualsiasi degli altri soggetti emittenti, il servizio radiotelevisivo pubblico ha l'obbligo di assicurare un'informazione completa e di adeguato livello professionale, deve essere rigorosamente imparziale riguardo i vari orientamenti politici e deve promuovere le più significative realtà culturali del paese.
La Corte Costituzionale, inoltre, ha sancito definitivamente (sentenza n° 284/2002) la scelta del legislatore di legare l'obbligo del pagamento del canone al mero possesso del mezzo tecnico proprio considerando gli elementi distintivi del servizio pubblico sopradescritti.
Questo ultimo aspetto è molto interessante in quanto la moderna tecnologia permette la fruizione del servizio radiotelevisivo pubblico anche non utilizzando specificatamente il televisore. Infatti attraverso sistemi come un Personal Computer dotato di scheda di rete e collegato a un "provider" un qualsiasi utente può accedere al servizio pubblico.
Anche in questo caso, poiché la legge n° 103/1975 parla genericamente di strumenti atti a ricevere il pubblico servizio, l'utente è tenuto al pagamento del canone.