I condomini stipulano contratti di fornitura di gas metano per uso domestico "promiscuo" con le società erogatrici del gas o metano.
Sulle fatture le società erogatrici applicano l'aliquota ordinaria del 20 per cento, senza alcuna discriminazione tra i consumi effettuati per il riscaldamento dei locali e i consumi necessari alla cottura dei cibi e dell'acqua calda per uso domestico.
Le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico sono soggette infatti all'aliquota Iva del 10 per cento, mentre la fruizione per altri usi (ad esempio, utenze collettive quali scuole, uffici pubblici, utilizzi correlati all'esercizio di impresa, arte o professione) è soggetta all'aliquota ordinaria del 20 per cento della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633.
L’Amministrazione Finanziaria, in passato ha comunque precisato che, ove non sia possibile determinare la parte impiegata negli usi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l'imposta deve essere applicata con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura. Solo in presenza di distinti misuratori installati in ciascuna abitazione sarebbe possibile quindi rilevare con certezza distinte basi imponibili e, conseguentemente, applicare le relative aliquote del 10 per cento e del 20 per cento.
Per effetto di questa interpretazione si vengono tuttavia a creare delle evidenti disparità in quegli stabili nei quali, per motivazioni tecniche, non è possibile l'adozione di sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Questa situazione rischia dunque di creare discriminazioni tra soggetti aventi le medesime caratteristiche.
Anche a causa del regime di monopolio in cui operano le suddette società di erogazione, si pone inoltre un problema di giustizia contrattuale, dato che, proprio il fatto che le società fornitrici di gas metano agli utenti privati agiscono in regime di monopolio, resta precluso all'utente, che stipuli un nuovo contratto, di scegliere modalità diverse di fornitura da quelle che vengono presentate dalla società stessa, mediante formulari-contratti già predisposti (standard).
La società erogatrice del gas metano per gli usi domestici non ha peraltro alcun interesse a modificare le tipologie di contratti, in quanto resta indifferente di fronte al regime Iva ed all'aliquota da applicare, essendo detto tributo caratterizzato dalla sua neutralità e gravando solo sull'utente quale consumatore finale.
La doverosa tutela del cittadino contribuente dovrebbe dunque impedire ingiuste discriminazioni, contrarie al principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione.
Se le tasse “bellissime”, anche quando sono giuste, non ispirano simpatia, figuriamoci infatti quelle ingiuste. Lo Stato del resto non dovrebbe tartassare i contribuenti, ma applicare, uniformemente, la giusta tassazione.