I metodi di comunicazione garantita nelle transazioni all’Et

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I metodi di comunicazione garantita nelle transazioni all’Et

Messaggiodi mes1970 il 29 mag 2007, 23:30

Volevo segnalare questo docuemnto dal titotlo "I metodi di comunicazione garantita nelle transazioni all’Età della lex electronica: firma digitale e documento informatico"

Visto che parla di docuemnti informatici a livello legale ho ritenuto segnalarlo Smile

Il documento inizia così:

" Il commercio elettronico nasce e si sviluppa sotto il principio di libertà delle forme. I contratti a forma vincolata e la forma scritta non vi appartengono. La firma elettronica, che come vedremo poco ha a che fare con la sottoscrizione autografa è da considerarsi uno strumento di identificazione del contraente, tale da “rassicurare” la controparte contrattuale. Funzione quindi non prettamente giuridica.
Dal punto di vista tecnico-giuridico la firma elettronica non è altro che una tecnica di accertamento, nei diversi livelli di attendibilità, della provenienza di un documento.

...

Esigenze di affidamento, pubblico e privato, richiedono che le rappresentazioni documentali che vengano immesse nel flusso delle comunicazioni commerciali rispondano a requisiti di trasparenza, veridicità, conformità alle realtà riprodotte. (Mi riferisco alle direttive CE sulla società dell’informazione e sulla pubblicità e relativi decreti attuativi).
Altre esigenze, di ordine pubblico-processuale, richiedono ulteriori requisiti di forma e procedimentali per l’ammissibilità e la rilevanza della prova costituita nel processo.
Il nuovo codice dell’amministrazione digitale, tutt’oggi in fase di rivisitazione ([url0http://www.altalex.com/index.php?idnot=9618]D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - D.Lgs.[/url] correttivo ed integrativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 17/3/2006), viene a consolidare diversi lustri di normativa statale e comunitaria per la tutela dei diritti del cittadino e dell’impresa alla formazione, utilizzo, accesso, trasmissione delle informazioni digitali anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
Cristallizza il principio della piena validità e rilevanza giuridica del documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, purchè provvisti di determinate specifiche tecniche. E ciò indipendentemente dall’adozione di un qualunque dispositivo di firma e quindi anche per il documento non “firmato” (innovazione apportata in sede di correzione dell’art.20 comma 1 CAD, che si evince dal tenore e dall’inquadramento sistematico della norma).

E così le “riproduzioni informatiche” sono state espressamente incluse nell’art. 2712, accanto a quelle meccaniche e fotografiche, ai fini della piena efficacia probatoria della rappresentazione che riproducono (salvo disconoscimento giudiziale).
I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche, mentre le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La novità dell’ert.23 CAD corretto è emblematica del diverso valore, in termini legali ma anche di sicurezza tecnica, fra la copia su supporto informatico e quella cartacea, che necessita dell’autenticazione di conformità.
La disposizione nasce da una confusione molto comune: la stampa del documento informatico non è di per sé una copia del medesimo, ma corrisponde se mai ad un appunto, ad una “lettura” più o meno distratta del medesimo: meno quindi del valore e dell’attendibilità di una copia fotostatica.

...

"

E' possibile leggere il testo integrale di Marisa Bonallo qui
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